Imposta di soggiorno

L'applicazione dell'imposta di soggiorno adottata dal Comune di Monfumo decorre dal 1° settembre 2018.

A COSA SERVE?
Il gettito dell'imposta, che per espressa previsione di legge deve essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, oltreché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali, sarà concretamente destinato a promuovere in via prioritaria il sistema turistico locale mediante la realizzazione di progetti ispirati ai seguenti macro-obiettivi:
  • creazione e promozione nazionale e internazionale della destinazione “Terre di Asolo e Monte Grappa”;
  • creazione e gestione del brand “Asolo Monte Grappa”;
  • rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza attraverso l’uso di nuove tecnologie;
  • elaborazione di prodotti turistici (anche in accordo con altre amministrazioni comunali) elaborati sulla base di: specifiche ricerche di mercato; creazione di strutture ed infrastrutture intorno agli attrattori del territorio;
  • creazione di una rete distributiva dei prodotti e promozione degli stessi.
CHI PAGA L'IMPOSTA? (art. 3 del Regolamento)
Sono soggetti al pagamento dell'imposta tutti coloro che pernottano in una delle strutture ricettive del territorio comunale e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune.

CHI È ESENTE DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA? (art. 4 del Regolamento)
Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  1. i minori entro il quattordicesimo anno di età;
  2. portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica;
  3. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ai gruppi di almeno 20 persone;
  4. gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire, nella nostra città, per esigenze di servizio;
  5. i malati che effettuano terapie, chi assiste i degenti ricoverati o i malati che effettuano terapie presso strutture sanitarie site nel Comune in ragione di un accompagnatore se il paziente è maggiorenne e di due accompagnatori se il paziente è minore (subordinato alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero);
  6. studenti che soggiornano in loco per frequentare gli studi.
COSA DEVONO FARE I GESTORI?
I gestori della struttura, ivi comprendendovi gli esercenti attività agrituristica e coloro i quali stipulano contratti di locazione breve, devono:
  • informare in appositi spazi, i propri ospiti delle modalità di applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta;
  • al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale relativa ai pernottamenti, l’ospite deve pagare anche l’imposta di soggiorno; la struttura ricettiva dà conto dell’avvenuto pagamento con l’indicazione specifica dell’importo dell’imposta nella stessa ricevuta/fattura fiscale oppure mediante rilascio di ricevuta a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno;
  • comunicare al Comune di Monfumo con cadenza trimestrale, e quindi entro 15 giorni dal termine di scadenza di ciascun trimestre, mediante l'apposita procedura telematica “UNICOM” (già in uso per la compilazione dei dati statistici sulle presenze turistiche ed utilizzabile anche per l'esportazione dei dati destinati al portale della Questura):
- il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del quadrimestre stesso;
- il relativo periodo di permanenza;
- il numero dei soggetti esenti,
- i nominativi e relativi riferimenti fiscali degli ospiti che non hanno versato l’imposta;
- l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima;
- eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa;
  • con la medesima cadenza trimestrale, procedere al riversamento al Comune di Monfumo dell'imposta di soggiorno incassata dagli ospiti che hanno pernottato nella propria struttura ricettiva / agriturismo / appartamento. Le modalità di pagamento ammesse sono: Bonifico bancario o pagamento diretto presso la Tesoreria del Comune Cassa Centrale Banca – filiale di Monfumo, intestato al Comune di Monfumo, codice iban: IT 35 H 03599 01800 000000 132536;
  • presentare al Servizio Tributi, entro il 30 gennaio di ciascun anno, il “conto di gestione” redatto sull'apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996;
  • conservare tutta la documentazione relativa all'imposta (dichiarazioni sostitutive, certificazioni, dichiarazioni trimestrali, quietanze) per almeno 5 anni decorrenti dalla data del documento medesimo.
 
QUANTO SI PAGA?
L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi, con le esenzioni sopra riportate. Le tariffe attualmente in vigore sono stabilite con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2018 e sono le seguenti:
 
TIPOLOGIA STRUTTURA
TARIFFA
(per persona e per pernottamento)
Agriturismi
1,00
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, Villaggi turistici
1 stella
1,50
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, Villaggi turistici
2 stelle
1,50
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, Villaggi turistici
3 stelle
1,50
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, Villaggi turistici
4 stelle
2,00
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, villaggi turistici
5 stelle
2,00
Alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed&breakfast (precedentemente denominati esercizi extralberghieri)
1,00
Locazioni turistiche
1,00
Campeggi
0,50
Sosta Camper
0,50

 
SONO PREVISTE SANZIONI IN CASO DI INADEMPIENZE?
Allo stato attuale della normativa il soggetto passivo d'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive / agriturismi / immobili privati concessi in locazione breve situati nel territorio del Comune di Monfumo, mentre i relativi gestori assumono la qualifica giuridica di agenti contabili.
Per quanto sopra detto, occorre pertanto distinguere due ipotesi diverse:
Inadempienze del soggiornante
Qualora chi pernotta nelle strutture ricettive si rifiuti di corrispondere l'imposta di soggiorno, il gestore dovrà far compilare e sottoscrivere allo stesso l'allegato “Modulo rifiuto pagamento imposta compilato dall'ospite”. Qualora l'ospite si rifiuti, oltreché di pagare l'imposta di soggiorno, anche di compilare il modulo di cui sopra, il gestore dovrà necessariamente provvedere a compilare e sottoscrivere direttamente l'allegato “Modulo rifiuto pagamento imposta compilato dal gestore”.
Il Comune di Monfumo, in base alle dichiarazioni ricevute, procederà poi al recupero dell'imposta evasa nei confronti dell'ospite della struttura che non rientra in nessuna delle previste ipotesi di esenzione, aumentata delle sanzioni e degli interessi.
Inadempienze del gestore:
Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18.12.1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento.
Per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997.
Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrative pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6, co.1,2,3 del Regolamento, ai sensi dell'art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione  si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

MODALITA' PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI
Istruzioni per l'uso del sistema automatico per compilare i dati relativi ad arrivi e presenze per fini ISTAT ed Imposta di Soggiorno. E' possibile esportare i dati per effettuare l’inserimento sul portale della Questura.
Per accedere alla pagina contenente le istruzioni operative costantemente aggiornata, accedere al seguente link: https://wci.unicom.uno/manuale-intro/
Per accedere alla piattaforma UNICOM, accedere al seguente link: http://www.unicom.uno
 
IMPORTANTE
In caso di malfunzionamento del software relativo all'Imposta di Soggiorno o dubbi sul suo corretto utilizzo, è possibile contattare un addetto in chat on-line direttamente su Unicom dal lunedì al venerdì con orario 10:00/12:30 e 14:30/17:30

PER LA SINCRONIZZAZIONE DEL GESTIONALE contattare l'Ing. Vittorio Caputo 348/0816873 - v.caputo@connectisweb.com
 
PER QUALSIASI INFORMAZIONE CONTATTARE
Comune di Monfumo - Ufficio Tributi
mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 - tel. 0423/545068
E-mail: ragioneria@comune.monfumo.tv.it
PEC: comune.monfumo.tv@pecveneto.it

 
torna all'inizio del contenuto