CATASTO COMUNALE DEI SOPRASSUOLI BOSCHIVI PERCORSI DAL FUOCO

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 30.07.2025, ha approvato il “Catasto dei soprassuoli boschivi percorsi dal fuoco” nel territorio comunale di Monfumo, in applicazione della Legge 21/11/2000, n. 353 – legge-quadro in materia di incendi boschivi – art. 10, comma 2.
Il catasto VIGENTE è formato dagli elenchi delle particelle interessate dall’evento con relativa individuazione cartografica.
SI EVIDENZIA che sulle aree individuate dal catasto graveranno i seguenti divieti e le seguenti prescrizioni:
- per anni 15 la destinazione non può essere modificata rispetto a quella preesistente l’incendio ed ha la durata minima di 15 anni. In tali aree è consentita la realizzazione di opere pubbliche che si rendono necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. Ne consegue l’obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro 15 anni dall’evento;
- per anni 10 nelle zone boscate o nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili o attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l’incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data . In tali aree è vietato il pascolo e la caccia;
- per anni 5 è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa dalla Regione del Veneto per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici.
Pagina aggiornata il 19/08/2025